RLS e Ufficiale di Polizia Giudiziaria: il Ministero chiarisce i limiti al doppio incarico

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria svolgono funzioni profondamente diverse e, quando operano all’interno della stessa struttura, la sovrapposizione dei due incarichi può compromettere la necessaria separazione dei ruoli.

È quanto emerge dall’Interpello n. 2 del 25 giugno 2026, pubblicato dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro. Il chiarimento è stato richiesto dalla Regione Toscana e riguarda una questione organizzativa particolarmente delicata per le Aziende Sanitarie Locali.

Il quesito sottoposto alla Commissione riguardava la possibilità che uno stesso dipendente di una ASL ricoprisse contemporaneamente il ruolo di RLS aziendale o di sito e quello di Ufficiale di Polizia Giudiziaria appartenente al servizio di vigilanza competente in materia di sicurezza sul lavoro.

Due funzioni con finalità differenti

La Commissione ha evidenziato che il RLS opera all’interno del sistema aziendale di prevenzione e rappresenta i lavoratori sui temi della salute e della sicurezza.

Tra i suoi compiti rientrano la partecipazione alle attività di prevenzione, la consultazione, la formulazione di osservazioni e il confronto con il datore di lavoro e con gli organi di vigilanza.

Il RLS può inoltre ricevere informazioni dai servizi ispettivi e rivolgersi alle autorità competenti quando ritiene che le misure adottate dall’azienda non siano sufficienti a proteggere i lavoratori.

L’Ufficiale di Polizia Giudiziaria, invece, svolge funzioni pubbliche di controllo e accertamento. La sua attività richiede una posizione di imparzialità, indipendenza e terzietà rispetto ai soggetti sottoposti a vigilanza.

Perché può nascere un conflitto di ruoli

La criticità nasce proprio dalla possibile coincidenza, nella stessa persona, di due posizioni tra loro differenti.

Da una parte, il soggetto sarebbe chiamato a rappresentare i lavoratori e a segnalare eventuali criticità presenti all’interno dell’organizzazione. Dall’altra, dovrebbe esercitare compiti ispettivi, raccogliere elementi utili all’accertamento delle violazioni e svolgere attività proprie della polizia giudiziaria.

Secondo la Commissione, questa situazione determina una commistione tra rappresentanza interna e funzione di controllo pubblico, con il rischio di compromettere la corretta separazione delle responsabilità.

Per questo motivo, la contemporanea attribuzione dei due incarichi nella stessa struttura deve essere valutata alla luce dei principi di imparzialità, terzietà e separazione delle funzioni previsti dall’ordinamento.

Nessun divieto espresso, ma funzioni non sovrapponibili

Il chiarimento ministeriale non individua una norma del D.Lgs. 81/2008 che vieti espressamente il cumulo dei due incarichi.

La conclusione deriva invece dal confronto tra le diverse disposizioni che regolano il ruolo del RLS, le attività delle ASL e le funzioni degli ufficiali di polizia giudiziaria.

Il punto centrale è che le due figure perseguono finalità differenti e non sovrapponibili. Il RLS partecipa al sistema di prevenzione aziendale e tutela gli interessi dei lavoratori, mentre l’UPG deve operare con autonomia nell’esercizio delle attività di controllo.

L’Interpello n. 2/2026 offre quindi un criterio interpretativo rilevante per le amministrazioni pubbliche e per le strutture sanitarie chiamate a organizzare correttamente incarichi, competenze e responsabilità.

Una chiara separazione dei ruoli rappresenta infatti un elemento essenziale per assicurare trasparenza, efficacia dei controlli e piena tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.


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