La Cassazione torna sulla responsabilità nella sicurezza sul lavoro: RSPP e datore di lavoro possono rispondere insieme quando un rischio concreto non viene individuato e gestito correttamente. Centrale anche la reale adeguatezza del POS.
Un Piano Operativo di Sicurezza (POS) non può limitarsi a descrivere genericamente le attività di cantiere. Deve rappresentare le lavorazioni effettivamente svolte, individuandone i rischi e prevedendo procedure e misure di prevenzione adeguate.
È uno dei principi che emerge dalla sentenza n. 31434/2026 della Corte di Cassazione, sezione IV penale, depositata il 17 agosto 2026, relativa a un grave incidente verificatosi durante la movimentazione di un carico pesante.
La decisione affronta anche il rapporto tra le responsabilità del datore di lavoro e quelle del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Quest’ultimo non possiede gli stessi poteri decisionali e di spesa del datore, ma può essere chiamato a rispondere quando un proprio errore tecnico nella prevenzione contribuisce alla verificazione dell’evento.
Valutazione dei rischi, quali sono i compiti di datore di lavoro e RSPP
Il punto di partenza è il D.Lgs. 81/2008. L’articolo 17 attribuisce al datore di lavoro l’obbligo non delegabile della valutazione di tutti i rischi, mentre l’articolo 29 stabilisce che questa attività venga effettuata in collaborazione con l’RSPP.
L’articolo 33 assegna invece al servizio di prevenzione e protezione, tra gli altri compiti, quello di individuare i fattori di rischio e contribuire alla definizione delle misure necessarie per garantire salute e sicurezza.
Nei cantieri entra in gioco anche l’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008, che disciplina i contenuti minimi del POS.
La documentazione deve quindi essere coerente con le lavorazioni concretamente eseguite e con le procedure adottate per svolgerle in sicurezza.
Il grave incidente durante la movimentazione di un carico da 15 quintali
Il procedimento esaminato dalla Cassazione nasce da un’attività che coinvolgeva due lavoratori impegnati nel posizionamento di un pacco di bombole del peso di circa 15 quintali all’interno di un locale tecnico.
Per rimuovere il carrellino utilizzato durante la movimentazione venne impiegato un cric per automobile, risultato non adeguato all’operazione.
Il carico si ribaltò. L’incidente provocò la morte di un lavoratore e il ferimento dell’altro.
Gli accertamenti evidenziarono una criticità importante nella pianificazione della sicurezza. Il POS prendeva in considerazione il trasporto e lo scarico nel locale tecnico, ma non analizzava specificamente la movimentazione dei singoli componenti dell’impianto.
Proprio questa era, invece, la fase concretamente svolta dai lavoratori al momento dell’incidente.
Alle carenze nella valutazione del rischio si aggiungevano problematiche relative all’adeguatezza dell’attrezzatura disponibile e all’informazione e formazione dei lavoratori.
Quando l’RSPP può rispondere insieme al datore di lavoro
La Cassazione ha ribadito una distinzione fondamentale. L’RSPP non dispone normalmente dei poteri decisionali e di spesa propri del datore di lavoro e la sua posizione non può essere automaticamente equiparata a quella datoriale.
Questo, però, non significa che sia sempre esclusa una sua responsabilità.
L’RSPP può essere chiamato a rispondere in concorso con il datore quando commette un errore tecnico nell’attività di prevenzione e tale condotta assume rilevanza rispetto all’evento verificatosi.
Può accadere, ad esempio, quando il professionista non individua o non segnala un rischio che avrebbe dovuto riconoscere sulla base delle proprie competenze.
Nel caso esaminato, la posizione dell’RSPP è stata collegata alla carenza tecnica del POS da lui materialmente predisposto, non all’omesso intervento durante lo svolgimento materiale delle operazioni.
Il POS deve descrivere ciò che accade realmente in cantiere
La sentenza richiama quindi l’attenzione delle imprese su un aspetto essenziale: la sicurezza non può fermarsi alla produzione dei documenti.
Disporre formalmente di un POS non è sufficiente se il documento non rappresenta le lavorazioni effettivamente eseguite, le procedure adottate, le attrezzature impiegate e i rischi ai quali sono esposti i lavoratori.
Quando cambiano modalità operative, mezzi o condizioni di lavoro, diventa quindi necessario verificare se la valutazione effettuata continui a essere adeguata.
Particolare attenzione deve essere riservata alla scelta delle attrezzature di lavoro, che devono risultare idonee rispetto al peso da movimentare, alle caratteristiche dell’operazione e agli spazi disponibili.
L’errore del lavoratore non esclude automaticamente le responsabilità
La Cassazione affronta anche il comportamento eventualmente imprudente del lavoratore.
Una condotta non corretta non determina automaticamente l’interruzione del nesso causale e l’esclusione delle responsabilità degli altri soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza.
Per assumere tale rilevanza, il comportamento deve presentare caratteristiche tali da risultare eccezionale, abnorme ed estraneo al rischio tipico della lavorazione.
Quando invece l’errore del lavoratore si inserisce proprio nel rischio che l’organizzazione avrebbe dovuto prevedere e governare, le eventuali carenze del sistema di prevenzione continuano ad assumere rilevanza.
Valutazione dei rischi e formazione devono corrispondere al lavoro reale
La sentenza n. 31434/2026 rappresenta quindi un importante richiamo per imprese, datori di lavoro e professionisti della sicurezza.
Il POS deve essere uno strumento operativo, non un semplice documento conservato per dimostrare formalmente l’adempimento di un obbligo. Deve essere aggiornato e coerente con attività, procedure, mezzi e condizioni realmente presenti nel cantiere.
Lo stesso principio vale per informazione, formazione e addestramento. I lavoratori devono conoscere i rischi specifici delle operazioni affidate e sapere quali procedure e attrezzature utilizzare.
Una formazione generica non può sostituire la preparazione necessaria per affrontare le condizioni operative reali. Valutare correttamente i rischi, scegliere attrezzature adeguate e garantire una formazione realmente efficace rappresentano passaggi fondamentali per trasformare gli obblighi del D.Lgs. 81/2008 in prevenzione concreta.
0 commenti