Prima di collaborare con un Organismo paritetico è possibile verificarne ufficialmente iscrizione, decreto, numero di Repertorio e ambito operativo direttamente attraverso il Ministero del Lavoro. Ecco come fare.

Quando un ente di formazione, un’impresa o un professionista decide di collaborare con un Organismo paritetico, uno dei primi controlli dovrebbe riguardare la sua effettiva presenza nel Repertorio nazionale degli Organismi paritetici.

Il Repertorio è stato istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dal D.M. 11 ottobre 2022, n. 171, in attuazione dell’articolo 51 del D.Lgs. 81/2008. L’iscrizione attesta la sussistenza dei requisiti identificativi previsti dal decreto e consente lo svolgimento dei compiti e delle attività attribuiti agli Organismi paritetici dall’articolo 51.

Dove si trova il Repertorio nazionale

Il controllo deve essere effettuato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro, nella pagina dedicata al Repertorio degli Organismi paritetici.

La pagina mette a disposizione il documento ufficiale aggiornato con, per ciascun organismo, numero di iscrizione, data, denominazione e collegamento al relativo decreto direttoriale. Al momento della verifica effettuata per questo articolo, il documento pubblicato dal Ministero è aggiornato al 4 settembre 2026.

Consulta il Repertorio nazionale degli Organismi paritetici

Come controllare un Organismo paritetico passo dopo passo

  1. Accedere esclusivamente al sito ufficiale lavoro.gov.it e aprire la pagina “Repertorio Organismi paritetici”.
  2. Aprire il documento denominato Repertorio nazionale degli Organismi paritetici e verificare che sia l’ultima versione disponibile.
  3. Cercare la denominazione esatta dell’organismo con il quale si intende collaborare. Non è sufficiente trovare una denominazione simile.
  4. Controllare il numero di iscrizione e la data di iscrizione.
  5. Aprire il collegamento al decreto direttoriale riportato accanto all’organismo.
  6. Leggere il decreto, perché è proprio questo documento a permettere di verificare le informazioni più importanti: denominazione ufficiale, iscrizione, eventuale settore o territorio di riferimento e altre indicazioni risultanti dall’istruttoria ministeriale.
  7. Controllare se dopo il decreto originario sono stati pubblicati decreti di modifica, integrazione o cancellazione. Il Repertorio aggiornato riporta anche diverse modifiche intervenute nel tempo per gli organismi interessati.
  8. Confrontare infine quanto riportato nel provvedimento con l’attività che si intende svolgere. Un organismo riferito a un determinato settore o territorio non deve essere automaticamente considerato operativo al di fuori di quell’ambito.

Quali requisiti deve possedere un Organismo paritetico

Il D.M. 171/2022 individua requisiti precisi. L’organismo deve essere costituito da associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative e firmatarie, non per mera adesione, di almeno un CCNL applicato nel proprio sistema di riferimento.

La rappresentatività viene valutata considerando, tra gli altri elementi, la presenza territoriale delle associazioni, la consistenza numerica degli iscritti, il numero dei contratti collettivi sottoscritti e, quando disponibili, gli indici pubblici relativi all’applicazione dei CCNL.

L’organismo deve inoltre costituire una prima istanza di riferimento per determinate controversie relative ai diritti di rappresentanza, informazione e formazione sulla sicurezza, svolgere attività di supporto nei confronti di RLS e RLST e assistere i datori di lavoro nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative per migliorare salute e sicurezza. Queste attività devono risultare dall’accordo nazionale e dallo Statuto dell’organismo.

Cosa significa essere iscritti nel Repertorio

Questo è un punto importante. È più preciso parlare di “iscrizione nel Repertorio nazionale degli Organismi paritetici” che utilizzare genericamente l’espressione “accreditamento ministeriale”.

Il Ministero precisa infatti che l’iscrizione attesta la sussistenza dei requisiti identificativi previsti dal D.M. 171/2022 e consente lo svolgimento delle attività previste dall’articolo 51 del D.Lgs. 81/2008.

Inoltre, l’iscrizione non è un controllo effettuato una volta per sempre. Gli organismi devono comunicare eventuali variazioni che possano comportare la perdita dei requisiti e, ogni tre anni, devono confermarne la permanenza attraverso la procedura prevista dal Ministero.

OPN ENBIMS: un esempio concreto di verifica

Prendiamo come esempio OPN ENBIMS.

Aprendo il Repertorio nazionale aggiornato, alla posizione n. 43 compare:

“Organismo Paritetico Nazionale ENBIMS in sigla O.P.N. ENBIMS”

La data di iscrizione è il 3 giugno 2026 e il documento ministeriale collegato è il Decreto Direttoriale n. 66 del 3 giugno 2026.

Consulta il Decreto Direttoriale n. 66 del 3 giugno 2026 di OPN ENBIMS

Ma la verifica non dovrebbe fermarsi al semplice numero 43.

Aprendo il decreto si trova un elemento particolarmente importante. Nel parere obbligatorio acquisito durante l’istruttoria, il Ministero riporta che dalla documentazione trasmessa OPN ENBIMS appare qualificarsi come “plurisettoriale, senza, pertanto, limitazioni ad uno specifico settore di attività”. Lo stesso provvedimento riporta inoltre che l’Organismo risulta in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 2 del D.M. 171/2022 per l’iscrizione.

Il decreto dispone quindi formalmente l’iscrizione di OPN ENBIMS al numero 43, con sede legale a Roma, e ribadisce che l’iscrizione attesta la sussistenza dei requisiti identificativi e consente lo svolgimento dei compiti previsti dall’articolo 51 del D.Lgs. 81/2008.

Lo stesso controllo può essere effettuato su tutti gli Organismi paritetici

OPN ENBIMS è soltanto un esempio.

La stessa procedura può e dovrebbe essere utilizzata per qualsiasi Organismo paritetico presente in Italia.

Il Repertorio contiene organismi nazionali, territoriali e settoriali differenti. Per ciascuno è quindi importante non limitarsi a verificare se “compare nell’elenco”, ma aprire il decreto e capire esattamente per quale ambito l’iscrizione è stata riconosciuta.

Questo permette anche di distinguere un organismo plurisettoriale da organismi che nel proprio decreto o nella stessa denominazione risultano collegati a determinati settori o territori.

Attenzione: il Repertorio non pubblica necessariamente ogni documento interno

C’è però una precisazione importante. Dal sito ministeriale è possibile verificare pubblicamente l’iscrizione, il decreto, il numero, la data, le eventuali modifiche e le informazioni riportate nei provvedimenti.

Non significa necessariamente che siano pubblicamente consultabili tutti gli atti e tutti i documenti presentati dall’organismo durante l’istruttoria. Il Ministero richiede infatti anche atto costitutivo, Statuto, regolamento, elenco delle sedi e dichiarazioni relative ai requisiti, ma tali documenti non sono necessariamente tutti allegati al Repertorio pubblico.

Per l’utente, quindi, il documento decisivo resta il provvedimento ufficiale del Ministero.

Prima di scegliere un Organismo, verificate

Il consiglio è semplice: prima di affidare attività formative o avviare una collaborazione, dedicate pochi minuti alla verifica.

Repertorio → organismo → decreto → settore e territorio → eventuali modifiche → requisiti.

È un controllo gratuito, pubblico e accessibile a tutti.

La trasparenza tutela Centri di Formazione, aziende, professionisti e lavoratori e contribuisce a garantire una formazione gestita con maggiore consapevolezza.

OPN ENBIMS
Al fianco di chi fa formazione.


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