La Calabria aggiorna le proprie regole su urbanistica e sicurezza sul lavoro. Le nuove norme intervengono su pianificazione, cambi di destinazione d’uso e utilizzo dei proventi delle sanzioni.

Importanti novità normative sono entrate nel quadro legislativo della Regione Calabria con le leggi regionali n. 28 e n. 29 del 2026. Gli interventi riguardano due ambiti distinti, ma particolarmente rilevanti: urbanistica e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La L.R. 29/2026 modifica diversi aspetti della precedente L.R. 19/2002, intervenendo sulla pianificazione territoriale, sulla gestione dei dati urbanistici e sui cambi di destinazione d’uso.

La L.R. 28/2026, invece, aggiorna la disciplina relativa alla destinazione delle somme derivanti dall’attività di vigilanza e dalle sanzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, modificando la L.R. 51/2012.

Urbanistica in Calabria, cosa cambia con la L.R. 29/2026

Una prima serie di interventi riguarda il Sistema Informativo Territoriale e Osservatorio delle trasformazioni territoriali (SITO).

Con la nuova disciplina, l’organizzazione del sistema viene collegata direttamente alla struttura amministrativa regionale. Sarà la Giunta regionale a individuare il Dipartimento e il Settore competenti.

Cambiano anche gli obblighi relativi alla trasmissione delle informazioni da parte dei Comuni. I dati del nuovo strumento urbanistico dovranno rispettare sia l’Allegato A della legge sia l’Allegato 2 delle disposizioni normative del QTRP.

Gli elaborati dovranno essere trasmessi agli uffici regionali competenti entro 10 giorni dalla pubblicazione sul BURC dell’avviso di approvazione.

Anche i Comuni che hanno già approvato un nuovo strumento urbanistico saranno chiamati ad adeguare e trasmettere gli elaborati secondo il nuovo formato.

Vengono inoltre soppressi i commi 6 e 7 dell’articolo 8, compreso l’obbligo della relazione annuale del SITO al Consiglio regionale.

QTR e pianificazione comunale: sale a 15mila abitanti la soglia

Un altro cambiamento interessa il Quadro Territoriale Regionale (QTR).

La precedente disciplina prevedeva una verifica obbligatoria con cadenza decennale sulla sua attuabilità, congruenza e adeguatezza.

Con la L.R. 29/2026 questo sistema viene sostituito. L’aggiornamento e l’adeguamento potranno avvenire tramite deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente e previo parere della Commissione consiliare interessata.

Particolarmente rilevante è anche la modifica dell’articolo 27-ter.

La procedura semplificata era precedentemente prevista per i Comuni con una popolazione non superiore a 5.000 abitanti. Dal 18 agosto 2026, la soglia viene innalzata a 15.000 abitanti.

La modifica amplia quindi sensibilmente il numero dei Comuni calabresi che, rispettando le condizioni previste dalla normativa, potranno ricorrere alla procedura per dotarsi del solo Regolamento Operativo.

Novità anche per la pianificazione a consumo di suolo zero prevista dall’articolo 27-quater. La nuova disciplina esclude dalla procedura i Comuni nei quali risultano operative le misure di salvaguardia previste dall’articolo 60.

Cambio di destinazione d’uso, la Calabria si raccorda alla normativa nazionale

Un altro intervento significativo riguarda il mutamento della destinazione d’uso degli immobili.

La precedente formulazione dell’articolo 57 individuava direttamente cinque categorie: residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale e agricola.

La L.R. 29/2026 elimina questa classificazione regionale autonoma e introduce un rinvio alle disposizioni contenute nell’articolo 23-ter del D.P.R. 380/2001.

La disciplina calabrese viene così raccordata direttamente alle disposizioni nazionali del Testo Unico dell’Edilizia.

Cambia anche il criterio utilizzato per determinare la destinazione d’uso legittima di un immobile. Il nuovo testo richiama la documentazione prevista dall’articolo 9-bis, comma 1-bis, del D.P.R. 380/2001.

Con il nuovo comma 16 dell’articolo 57 viene inoltre precisato che le regole sui cambi d’uso si applicano esclusivamente agli immobili o alle singole unità immobiliari in stato legittimo, secondo quanto previsto dal Testo Unico dell’Edilizia.

Sicurezza sul lavoro, cosa prevede la L.R. 28/2026

Sul fronte della salute e sicurezza sul lavoro, la Regione interviene invece attraverso la L.R. 28/2026, pubblicata sul BURC n. 169 del 17 agosto 2026.

La norma modifica la L.R. 51/2012, dedicata all’utilizzo delle somme provenienti dall’attività di vigilanza e dalle sanzioni in materia di sicurezza.

La finalità generale resta quella di utilizzare queste risorse per rafforzare le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro. Cambiano, però, le modalità attraverso le quali le somme vengono gestite e ripartite.

La nuova disciplina aggiorna inoltre i riferimenti al D.Lgs. 81/2008, richiamando specifiche disposizioni contenute negli articoli 13 e 14.

Le risorse delle sanzioni saranno destinate alle ASP

Uno degli interventi principali riguarda la completa riscrittura dell’articolo 4 della L.R. 51/2012.

Le somme riscosse ai sensi dell’articolo 13, comma 6-bis, del D.Lgs. 81/2008 saranno inserite annualmente in uno specifico capitolo di entrata del bilancio regionale e, parallelamente, in un corrispondente capitolo di spesa.

Le risorse dovranno poi essere integralmente ripartite tra le Aziende Sanitarie Provinciali (ASP) secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente.

L’obiettivo resta quello di sostenere e potenziare le attività dei Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Prevenzione, personale, formazione e nuove tecnologie

La nuova formulazione dell’articolo 5 amplia e precisa le attività che potranno essere sostenute attraverso queste risorse.

Tra queste rientra la sorveglianza epidemiologica dei rischi e dei danni collegati all’esposizione professionale.

Le risorse potranno inoltre contribuire al rafforzamento dei servizi attraverso l’acquisizione di personale aggiuntivo a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa nazionale.

Spazio anche alla formazione e all’aggiornamento professionale, alle iniziative per promuovere la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e alle campagne di comunicazione rivolte alla popolazione.

Tra le finalità finanziabili rientra anche il miglioramento delle tecnologie, delle attrezzature e degli strumenti informatici utilizzati dai servizi.

Cambiano le regole per le prestazioni aggiuntive del personale

La riforma interviene infine sulla disciplina relativa al personale impegnato nelle attività di vigilanza e ispezione.

La precedente normativa consentiva di destinare parte delle risorse a specifici progetti incentivanti, con un limite massimo di 5.000 euro annui pro capite.

Questa disposizione viene eliminata attraverso l’abrogazione dell’articolo 6.

Le prestazioni aggiuntive del personale dovranno essere regolate dalla normativa statale vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.

Le modifiche introdotte dalla Regione rafforzano quindi il collegamento tra i proventi dell’attività di vigilanza e le iniziative concrete di prevenzione. Particolare rilievo assume la possibilità di investire risorse in formazione, aggiornamento professionale, sorveglianza e strumenti destinati alla sicurezza. Una prevenzione efficace richiede infatti non soltanto controlli, ma anche personale qualificato, tecnologie adeguate e una formazione continua capace di diffondere una vera cultura della sicurezza sul lavoro.


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